L'INPS prevede che i certificati di malattia possano attestarne l'inizio retroattivamente di un giorno solo se si tratta di visite domiciliari (o quando l'interruzione tra due periodi coincide con una giornata festiva).
Se un certificato con visita ambulatoriale riporta l'inizio della malattia al giorno precedente, l'INPS non lo ritiene indennizzabile (circolare n° 147 del 15/7/1996).
Richiesto apposito parere legale, la circolare risulta attiva.
Cosa si deve intendere per "non indennizzabile", oltre a non retribuito?
Non valido anche ai fini previdenziali?
Decorrenza malattia
Non ci siamo capiti: quale giustificativo "giuridico" previsto dal CCNL inserisci nel tabulato ?mauropi ha scritto:Assenza non retribuita, ovvio.
La "non retribuzione" è solo una conseguenza economica di istituti giuridici previsti dal CCNL quali:
* aspettativa non retribuita
* mancato recupero ore a seguito di permesso breve
* malattia oltre-18 mesi
* altra tipologia di permesso non retribuito
* assenza ingiustificata (il che comporta l'avvio del provvedimento disciplinare)
Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia dal 04/09/2026
L'INPS estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare. Lo comunica la circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La regola finora in vigore
Per il riconoscimento dell'indennità di malattia, il lavoratore deve presentare il certificato medico redatto il primo giorno dell'evento, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro. Questo giorno è decisivo per il calcolo:
Cosa cambia
Alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e della progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti, è stato rivisto l'orientamento applicativo.
A partire dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:
L'INPS estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare. Lo comunica la circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La regola finora in vigore
Per il riconoscimento dell'indennità di malattia, il lavoratore deve presentare il certificato medico redatto il primo giorno dell'evento, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro. Questo giorno è decisivo per il calcolo:
- della "carenza" (i primi tre giorni non indennizzati);
- delle percentuali di indennizzo;
- del periodo massimo assistibile.
Cosa cambia
Alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e della progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti, è stato rivisto l'orientamento applicativo.
A partire dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:
- il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
- il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.

