L'INPS prevede che i certificati di malattia possano attestarne l'inizio retroattivamente di un giorno solo se si tratta di visite domiciliari (o quando l'interruzione tra due periodi coincide con una giornata festiva).
Se un certificato con visita ambulatoriale riporta l'inizio della malattia al giorno precedente, l'INPS non lo ritiene indennizzabile (circolare n° 147 del 15/7/1996).
Richiesto apposito parere legale, la circolare risulta attiva.
Cosa si deve intendere per "non indennizzabile", oltre a non retribuito?
Non valido anche ai fini previdenziali?
Decorrenza malattia
Non ci siamo capiti: quale giustificativo "giuridico" previsto dal CCNL inserisci nel tabulato ?mauropi ha scritto:Assenza non retribuita, ovvio.
La "non retribuzione" è solo una conseguenza economica di istituti giuridici previsti dal CCNL quali:
* aspettativa non retribuita
* mancato recupero ore a seguito di permesso breve
* malattia oltre-18 mesi
* altra tipologia di permesso non retribuito
* assenza ingiustificata (il che comporta l'avvio del provvedimento disciplinare)

